
Come stabilito dalla Delibera ARG/com 164/08, disponibile al seguente link ARERA - Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, è previsto che il venditore nell’erogazione del servizio di vendita di energia elettrica rispetti precisi standard di qualità commerciale di seguito definiti, in modo specifico nella Tab.1 ed in modo più generale nella Tab.2:
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità indicati all’art. 15, comma 15.1 il venditore deve corrispondereal cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari ad euro 25. Lo stesso aumenta in funzione del ritardo accumulato nell’esecuzione della prestazione:
- In caso di ritardo oltre lo standard ma entro un tempo che è il doppio di quello standard, viene corrisposto l’indennizzo base.
- Se il ritardo è oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard, il venditore dovrà corrispondere il doppio dell’indennizzo automatico base.
- Se il ritardo è oltre un tempo triplo dello standard viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico di base.
*Il riconoscimento dell’indennizzo automatico avviene nella prima fatturazione utile e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica. L’indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall’art. 20 del TIQV.
Termini della Bolletta
È uno strumento, definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una spiegazionecompleta.