
Come disposto dall’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 -258/2015/R/com (TIMOE) nel caso di mancato pagamento di una o più bollette, Edp Energia Italia s.r.l. può chiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura ma solo dopo aver inviato al cliente stesso una lettera di costituzione in mora che faccia espresso riferimento alle fatture non pagate, tramite pec o a mezzo raccomandata,indicando obbligatoriamente:
- Il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento ed indicando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato.
- Il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata al distributore la richiesta di sospensione della fornitura e chenel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- Le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento.
- Il diritto del cliente finale ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. termine minimo per la richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura.
- Qualora la costituzione in mora dovesse riguardare importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, inoltrando il modulo che trova allegato alla relativa fattura.
Con riferimento alle forniture di energia elettrica in bassa tensione che dispongano di un misuratore che consenta di effettuarela riduzione della potenza al 15% di quella disponibile, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà lariduzione di potenza non sarà inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Con riferimento alle forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui al precedente capoverso, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandatao della PEC di costituzione in mora.
Il Cliente è tenuto a dimostrare l’avvenuto saldo dell’importo dovuto inviando copia della ricevuta di pagamento al recapito indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
In caso di POD “disalimentabile”, in costanza di morosità, trascorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, nel rispetto del termine per la presentazione della richiesta di sospensione, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospenderelafornitura per morosità, addebitando i costi di attivazione e riattivazione.
Termini della Bolletta
È uno strumento, definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una spiegazionecompleta.