
Le imposte per l’energia elettrica si compongono di:
1. ACCISA
L' accisa è applicata ai prelievi di energia attiva.
E' prevista l'esclusione e l'esenzione da accisa per alcuni impieghi dell'energia elettrica quali, ad esempio:
- energia impiegata per la realizzazione di prodotti per cui il costo dell'energia incida per il 50% o oltre sul costo totale finale (in media per unità prodotta);
- utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
- destinata ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative a convenzioni ed accordi;
- destinata ai comandi militari degli stati membri della N.A.T.O. (l'esenzione da accisa NON si applica, tuttavia, alle forze armate nazionali)
2. IVA
A decorrere dal 1 ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del22per cento secondo quanto disposto dal Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 -Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 -Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Decreto sull' IVA (D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011).
Termini della Bolletta
È uno strumento, definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una spiegazionecompleta.